ART. 1 Con denominazione “CAMPING CLUB RAVENNA” è costituita L’Associazione Turistico Sportiva fra campeggiatori con sede a Ravenna in Via Antico Squero, 6 – 48122 Ravenna.
ART. 2 Suoi scopi sono: diffondere il campeggio quale modo di vita all’aria aperta; promuovere fra i campeggiatori lo spirito associativo; collaborare con Enti ed Istituti, pubblici e privati al fine di sviluppare e facilitare sempre più il campeggio; impiantare e gestire parchi di campeggio, anche in forma cooperativa.
ART. 3. Il Club può affiliarsi a quelle federazioni che conseguono scopi affini o analoghi e ciò su delibera dell’Assemblea dei Soci.
ART. 4 Il Club è apartitico ed al di fuori di ogni organizzazione che abbia, comunque, natura politica o parapolitica, ed è senza scopo di lucro.
SOCI
ART. 5 L’iscrizione al Club è aperta a tutti i campeggiatori residenti nella Provincia di Ravenna che ne facciano richiesta scritta, purché si tratti di persone di buona condotta morale e siano presentati da due soci ordinari.
L’accettazione delle domande di ammissione è di competenza del Consiglio Direttivo del Club, che decide a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro la decisione che respinge la domanda è ammesso ricorso dell’interessato al Collegio dei Probiviri, ricorso che deve pervenire al Club con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Anche i campeggiatori non residenti nella Provincia di Ravenna possono fare domanda di associazione e l’accettazione di questa è demandata all’approvazione del Consiglio Direttivo del Club.
I soci avranno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall’associazione e di utilizzare i servizi da questa predisposti, nonché l’obbligo di versare la quota associativa e la quota annuale.
ART. 6 I soci si distinguono in Ordinari, Familiari, Onorari.
I soci Ordinari hanno diritto di voto in assemblea.
I soci Familiari comprendono il coniuge, i figli, i parenti conviventi con il socio ordinario e non hanno diritto di voto, I soci Onorari sono scelti dal Consiglio Direttivo del Club fra quelle persone od Enti particolarmente benemeriti nell’attività a favore del campeggio. I soci Onorari hanno gli stessi diritti dei soci Ordinari, ad eccezione del diritto al voto e non possono ricoprire cariche all’interno dell’associazione.
La domanda di associazione deve essere accompagnata dal versamento dell’importo stabilito per la quota di iscrizione e per la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato accoglimento della domanda, i suddetti importi saranno restituiti.
ART. 7 La qualità di socio si perde per:
· dimissioni, da darsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
· morte;
· cancellazione a seguito del mancato versamento delle quote sociali;
· radiazione. Questa è pronunciata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi dei presenti, qualora il socio abbia mancato agli oneri o ai doveri sociali, ed in tutti quei casi nei quali il comportamento e la tenuta morale di quest’ultimo contrastino con lo spirito dell’Associazione. La decisione in merito viene comunicata al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere contro di essa al collegio dei Probiviri del Club che decide sempre a maggioranza di due terzi.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 8 Gli organi del “CAMPING CLUB RAVENNA” sono:
1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Revisori;
4. il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 9 L’assemblea è costituita da tutti i soci Ordinari, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.
L’assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:
1. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori ed i Probiviri;
3. delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza della legge e dalle norme del presente Statuto.
ART.10 L’assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta l’anno presso la sede sociale o in altro luogo della Provincia di Ravenna, si riunisce in seduta ordinaria non oltre il mese di marzo di ogni anno allo scopo di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e per la trattazione degli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci Ordinari iscritti.
ART. 11 L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Club mediante avviso esposto nei locali della sede e pubblicato nell’eventuale organo ufficiale di stampa, nonché mediante invito spedito per posta ordinaria ad ogni socio avente diritto al voto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.
L’avviso e l’invito indicano gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non potesse deliberarsi per mancanza del numero legale, l’ora, il giorno ed il luogo della seconda convocazione, la quale dovrà effettuarsi non meno di un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione. Ogni socio potrà delegare per iscritto a rappresentarlo in assemblea un altro socio o un altro socio suo familiare, ma nessun socio potrà rappresentare più di tre soci.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto, ne possono rappresentare per delega altri soci.
ART. 12 L’assemblea dei soci è regolarmente costituita, tanto in sede ordinaria, quanto in straordinaria, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) non computando i membri del Consiglio Direttivo, degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti.
Tutte le deliberazioni, tanto in sede ordinaria, come in sede straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Club, o, in caso di sua assenza o impedimento, spetta all’assemblea stessa di eleggere il suo Presidente. Il Presidente dell’assemblea, a sua volta, designa un socio ad esercitare le funzioni di segretario, salvo l’intervento di un notaio.
Ove del caso il Presidente potrà designare due o più scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea costatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all’assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13 Il Consiglio Direttivo del Club è composto di 9 (nove) soci ordinari eletti a scrutinio segreto dall’assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
Onde salvaguardare il diritto della minoranza, ogni elettore non potrà votare per un numero di candidati superiore a 7 (sette) dei soci eleggibili.
ART. 14 Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’assemblea medesima.
In particolare può:
1. predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi del Club;
2. deliberare circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione delle attività del Club, nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell’assemblea:
3. formulare le proposte da sottoporre all’assemblea dei soci;
4. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l’approvazione all’assemblea dei soci;
5. determinare l’ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale.
ART. 15 Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri, a scrutinio segreto, il Presidente, un Segretario. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo potrà eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, diserteranno tre riunioni consecutive del Consiglio, saranno ritenuti dimissionari.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di almeno 4 (quattro) suoi membri.
Per la validità della seduta del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 5 (cinque dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ART. 16 Il Presidente è il legale rappresentante del Club. Il Presidente può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo per il raggiungimento dei fini statutari.
In particolare il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell’assemblea, senza diritto di voto, rappresentanti di pubbliche amministrazioni, enti, associazioni, nonché esperti in particolari materie e ciò ogni qualvolta lo ritenga utile all’attività del Club.
COLLEGIO REVISORI
ART. 17 Il controllo dell’amministrazione del Club da esercitarsi facoltativamente è affidato ad un Collegio composto da 3 (tre) Revisori effettivi eletti a scrutinio segreto dall’assemblea dei soci. La stessa assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Revisori.
Essi durano in carica come il Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 18 Il Collegio dei Probiviri, composto di 3 (tre) membri effettivi che fra loro eleggeranno un Presidente, e da 2 (due) supplenti, dirime le controversie tra i soci e quella tra il Consiglio Direttivo ed i soci.
Il Collegio dei Probiviri è eletto a scrutinio segreto dall’assemblea dei soci. I Probiviri durano in carica come il Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.
LIBRI SOCIALI
ART. 19 Vengono istituiti e mantenuti aggiornati: un Libro Soci, un Libro Cassa, un Libro Verbali dell’assemblea dei soci, un Libro Verbali del Collegio dei Revisori, un Libro del Collegio dei Probiviri.
NORME FINANZIARIE
ART. 20 Le entrate ed il patrimonio del Club sono costituiti:
1. dalle quote sociali di iscrizione e annuali;
2. dalle donazioni e lasciti dei soci, nonché dalle erogazioni di Enti o privati;
3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
ART. 21 I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo. I documenti per i prelevamenti dovranno essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere.
ART. 22 L’esercizio finanziario comincia con il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Ogni spesa dovrà essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo. Per spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo.
ART.23 Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al trentuno dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella del Consiglio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Segreteria del Club a disposizione dei soci, non meno di 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione dell’assemblea che è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.
ART. 24 I soci hanno l’obbligo di regolarizzare la loro posizione amministrativa con il versamento della quota sociale entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno. Dopo tale data e non oltre il 31 (trentuno) marzo seguente, il Consiglio Direttivo delibera per i morosi la cancellazione dal Libro Soci, salvo esaminare e sanare i casi di ritardo dovuti a forza maggiore nel frattempo accertati,
ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
ART. 25 Ogni 3 (tre) anni, durante l’assemblea ordinaria dei soci, si procederà all’elezione delle cariche sociali o al loro rinnovo,
A tale scopo il Segretario provvederà a raccogliere, almeno 10 (dieci) giorni prima delle elezioni, le liste dei candidati e a depositarle in sede a disposizione dei soci.
Tali liste, comprendenti un numero di nominativi non inferiore al numero dei candidati da eleggere, dovranno essere presentate da almeno 50 (cinquanta) soci ordinari, oppure dal Consiglio Direttivo uscente.
Tutte le liste suddette, comunque, avranno solo scopo indicativo, essendovi possibilità di votare ogni socio eleggibile.
All’inizio dell’assemblea saranno eletti 3 (tre) scrutatori che provvederanno allo svolgimento delle elezioni, allo scrutinio e alla proclamazione dei risultati delle votazioni e redigeranno all’uopo apposito verbale, da custodirsi in Segreteria.
Qualora, in corso di mandato, venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più eletti alle cariche sociali, questi saranno sostituiti dai primi non eletti per la stessa carica.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 26 L’assemblea dei soci, con deliberazione approvata di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, potrà deliberare lo scioglimento del Club provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori ed indicando la destinazione da darsi al patrimonio,
I Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le loro funzioni fino al termine delle operazioni relative.
ART. 27 Il presente statuto potrà essere modificato dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con le maggioranze ivi previste.